Art. 9

Commissioni giudicatrici degli esami finali

In vigore dal 21 lug 2001
1. Per ognuno degli indirizzi disciplinari per i quali, a norma dell' della legge 19 novembre 1990, n. 341, si sia svolto il corso di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario è costituita una commissione giudicatrice dell'esame di Stato finale previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, , comma 2 e dall', comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni. 2. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore scolastico regionale su una terna di nominativi designati dal direttore della scuola, su proposta del consiglio della Scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo in servizio negli uffici dell'amministrazione scolastica, appartenente ad un profilo non inferiore a quelli previsti dall'area B3. 3. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione; con riferimento all'esame di ogni candidato, uno di essi è il docente che, ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 315, ha direttamente seguito l'attività di tirocinio del candidato e la stesura della conseguente relazione; per tale docente si prescinde dalla titolarità nella specifica area disciplinare, di cui al comma 2. I docenti universitari sono designati dal direttore della scuola di specializzazione tra i docenti della stessa, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. 4. Le commissioni giudicatrici, sono nominate con decreto del direttore scolastico regionale. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.
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