Art. 5
Curriculum
In vigore dal 21 lug 2001
1. Al candidato viene attribuito, in aggiunta al punteggio complessivo riportato ai sensi dell', un ulteriore punteggio, da attribuire in base all'esito delle prove di valutazione superate durante il corso di specializzazione.
2. Il punteggio attribuito al curriculum è espresso in quarantesimi.
Storico versioni
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