Art. 10
Commissioni giudicatrici degli esami di ammissione
In vigore dal 21 lug 2001
1. L'ammissione alle scuole di specializzazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, come previsto dall' della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene attraverso il superamento di apposite prove di cultura generale, determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Per ognuno degli indirizzi disciplinari attivati nella scuola di specializzazione è costituita una commissione giudicatrice ai sensi dell', comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306. La commissione è composta da un presidente e almeno quattro componenti. In relazione all'ampiezza degli indirizzi disciplinari, il numero dei componenti potrà essere aumentato e la commissione potrà essere articolata tenendo conto delle differenti classi di abilitazioni.
3. Le commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione alla scuola di specializzazione di cui al comma precedente sono presiedute da un docente universitario scelto dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola di specializzazione. Ne fanno parte oltre al presidente, almeno due docenti con contratto a tempo indeterminato con una anzianità effettiva nel ruolo non inferiore a sette anni, titolari, negli istituti di istruzione secondaria, di insegnamenti appartenenti all'area disciplinare cui si riferisce l'esame e altrettanti docenti universitari. A ciascuna commissione è assegnato un segretario scelto tra il personale amministrativo in servizio presso l'università.
4. I docenti di scuola secondaria sono scelti dal direttore della scuola tra una rosa di cinque nominativi designati dal direttore scolastico regionale tra quelli che hanno collaborato con le attività delle scuole di specializzazione.
5. Le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore della scuola. Salvo motivata impossibilità, non più dei due terzi dei componenti della commissione possono appartenere allo stesso sesso.
6. I componenti delle commissioni sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i corsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 giugno 2001
Il Ministro
della pubblica istruzione
De Mauro
p. Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
Guerzoni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 334
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-06-04;268#art-10