Art. 8
Punteggio aggiuntivo
In vigore dal 21 lug 2001
1. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell' della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000, n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.
2. Ai fini dell'esito dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria, ai candidati idonei nella graduatoria di merito viene attribuito un punteggio aggiuntivo di tre punti per l'abilitazione attinente alle discipline incluse nelle classi di concorso, ovvero di due punti per l'abilitazione non attinente.
Storico versioni
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