Art. 6
Voto finale di abilitazione
In vigore dal 21 lug 2001
1. Il voto finale di abilitazione in ottantesimi è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove d'esame previste dal precedente e di quello attribuito per il curriculum ai sensi del precedente .
2. Supera le prove d'esame e consegue l'abilitazione all'insegnamento il candidato che ottiene il punteggio complessivo di almeno cinquantasei punti su ottanta.
3. Al candidato che non supera le prove d'esame è consentita la partecipazione a successive sessioni di esame con il riconoscimento, come credito formativo, dei punteggi ottenuti per le parti sostenute positivamente, ai sensi degli . L'esame può essere sostenuto, in ogni caso, solo entro i due anni accademici successivi alla conclusione del corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-06-04;268#art-6