Art. 1
Esame di Stato
In vigore dal 21 lug 2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l', comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che stabilisce che l'esame finale sostenuto al termine della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, commi 3 e 4;
Visto l' del decreto del 26 maggio 1998, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che ha dettato ulteriori disposizioni in materia di esami finali;
Visto l' della legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede l'espletamento di apposite prove di cultura generale per l'ammissione alle scuole di specializzazione;
Visto l', comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, che ha attribuito all'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall', comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il medesimo , comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 132/2001, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota prot. n. 11236/DM del 30 maggio 2001);
Adotta
il seguente regolamento:
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Esame di Stato
1. L'esame di Stato che si svolge al termine delle scuole di specializzazione di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, successivamente disciplinato dal decreto del 26 maggio 1998 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ha, ai sensi dell', comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall', comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e consta di una prova scritta e di un colloquio.
2. L'esame accerta il possesso delle conoscenze disciplinari, della capacità di tradurle sul piano didattico-operativo e delle ulteriori competenze professionali relative all'abilitazione da conseguire, anche con riferimento alle attività svolte nella scuola di specializzazione.
3. Il candidato si presenta nella scuola ove ha concluso con esito positivo le attività formative previste dal corso di specializzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-06-04;268#art-1