Art. 7
Pluralità di abilitazioni
In vigore dal 21 lug 2001
1. I soli allievi già iscritti alla scuola di specializzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano frequentato una pluralità di classi di abilitazione inserite, ai fini del concorso ordinario, in un medesimo ambito disciplinare possono chiedere di sostenere contestualmente l'esame per più di una classe.
2. Nel caso di cui al comma 1:
a) la prova scritta e la corrispondente illustrazione è unica; gli argomenti proposti dalla commissione sono predisposti in modo da coprire tutte le discipline previste nelle classi per le quali il candidato si presenta;
b) per ognuna delle classi, il candidato presenta e discute una separata relazione critica sulle attività di tirocinio e di laboratorio didattico.
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2001-06-04;268#art-7