Capo I
Art. 9
Spese di gestione ammissibili
In vigore dal 3 ago 2001
1. Sono ammissibili al contributo di cui agli le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci:
a) materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) oneri finanziari;
d) prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
e) prestazioni di servizi, solo nei casi di microimpresa e di franchising.
2. Non sono ammissibili le spese concernenti le seguenti voci:
a) oneri relativi al mutuo agevolato di cui all';
b) stipendi e salari;
c) tasse, imposte e oneri contributivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-9