Capo I
Art. 6
Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni
In vigore dal 3 ago 2001
1. Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo le clausole essenziali riportate nello schema di cui all'allegato 2 al presente regolamento. La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2. Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis.
A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo de minimis.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-6