Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 3 ago 2001
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, emanato in attuazione della predetta disposizione e, in particolare, l', il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con uno o più regolamenti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto medesimo;
Ritenuto di procedere all'adozione di un regolamento concernente la concessione di incentivi a favore dell'autoimpiego entro il limite stabilito dalla regola de minimis così come definita dalle vigenti disposizioni comunitarie;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (parere n. 93/2001);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota DAGL 1/1.1.4/31890/4.6.86 del 24 maggio 2001);
Adotta
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "decreto legislativo" indica il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2000, n. 156;
b) "Sviluppo Italia" indica la società Sviluppo Italia S.p.a. di cui all' del decreto legislativo;
c) "territori agevolati" indica i territori indicati all' del decreto legislativo, nei quali sono applicabili le misure incentivanti di cui al presente regolamento;
d) "progetto" indica il documento tecnico in cui è descritta l'idea di impresa, sono pianificate le scelte strategiche e operative necessarie a realizzarla, è dimostrata la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e la sua redditività economica;
e) "de minimis" indica la regola di diritto comunitario di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 010 del 12 gennaio 2001. L'importo fissato quale soglia de minimis è attualmente pari a 100.000 euro nell'arco di tre anni, decorrenti dalla concessione del primo aiuto de minimis e comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato alla stessa impresa a tale titolo;
f) "tasso di riferimento" indica il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
g) "franchising" indica un accordo che comporta la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Oltre alla licenza dei diritti di proprietà immateriale, l'affiliante ("franchisor") fornisce all'affiliato ("franchisee"), durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale: licenza e assistenza formano parte integrante della formula commerciale oggetto del franchising;
h) "microimpresa" indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa, occupa un numero di dipendenti non superiore a dieci, come previsto dalla raccomandazione della Commissione, del 3 aprile 1996, n. 280/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-1