Capo I

Art. 10

Divieto di cessione dei contributi

In vigore dal 3 ago 2001
1. I contributi di cui all', lettere a) e b), del decreto legislativo non possono essere ceduti da parte dei beneficiari. È consentito il rilascio di procure all'incasso in favore di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in relazione ad anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo