Capo I

Art. 12

Vincoli sull'attività e sugli investimenti

In vigore dal 3 ago 2001
1. L'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e comunque fino all'estinzione del mutuo. 3. La sede legale, amministrativa ed operativa della società deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrente dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. 4. Gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all', commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.
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