Capo II
Art. 17
Benefici finanziari per la gestione
In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attività.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-17