Art. 17 · Benefici finanziari per la gestione
Capo II

Art. 17

17 / 33

Benefici finanziari per la gestione

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo sono concedibili nella misura di dieci milioni di lire per il primo anno di attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-17