Capo II

Art. 15

Benefici finanziari per gli investimenti

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure: a) contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire; b) mutuo agevolato, restituibile in cinque anni con le modalità di cui all', nella misura del quaranta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo