Capo II
Art. 15
15 / 33Benefici finanziari per gli investimenti
In vigore dal 3 ago 2001
1. Le agevolazioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono concedibili per l'acquisto documentato di beni di investimento nelle seguenti forme e misure:
a) contributo a fondo perduto nella misura del sessanta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a trenta milioni di lire;
b) mutuo agevolato, restituibile in cinque anni con le modalità di cui all', nella misura del quaranta per cento del valore degli investimenti ammessi e comunque per un importo non superiore a venti milioni di lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2001-05-28;295#art-15