Capo I

Art. 8

Spese di investimento ammissibili

In vigore dal 3 ago 2001
1. Per la realizzazione del progetto approvato sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla data della deliberazione di ammissione e regolarmente documentate, concernenti le seguenti voci: a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; b) beni immateriali ad utilità pluriennale; c) ristrutturazione di immobili entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi. 2. I beni e le opere di cui al comma 1 devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. Le attrezzature, i macchinari e i beni strumentali devono essere nuovi di fabbrica. Nel caso di lavoro autonomo o di microimpresa le attrezzature e macchinari possono essere anche usati purchè non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
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