Capo I

Art. 4

Procedimento di valutazione delle domande

In vigore dal 3 ago 2001
1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono protocollate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte di Sviluppo Italia e sottoposte ad un esame istruttorio articolato in due fasi: a) una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge attraverso l'esame della domanda e della documentazione di cui all'; b) una fase successiva, durante la quale le domande esaminate con esito positivo sono sottoposte ad un processo selettivo di orientamento/valutazione, inteso a verificare, in primo luogo, l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto alla propria idea di autoimpiego, la coerenza e la fattibilità dell'idea stessa e ad individuare la misura incentivante applicabile e, successivamente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa. 2. Nella valutazione delle domande di ammissione Sviluppo Italia si attiene ai criteri e agli indirizzi stabiliti dal CIPE. 3. Nel caso delle misure in favore dell'autoimpiego in franchising Sviluppo Italia tiene anche conto della sostenibilità delle iniziative attraverso l'impegno di soggetti franchisors accreditati presso di essa. A tale scopo Sviluppo Italia valuta preliminarmente le formule proposte dai franchisors interessati, sulla base dell'effettivo trasferimento di know-how nei confronti dei soggetti beneficiari nel rispetto dei principi fissati dalla Commissione europea. 4. La mancata partecipazione dei richiedenti alle attività previste per gli approfondimenti istruttori di cui al comma 1, lettera b), senza giustificato motivo è causa di decadenza della domanda.
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