Capo I

Art. 2

Soggetti beneficiari

In vigore dal 3 ago 2001
1. I titolari delle ditte individuali e le persone fisiche socie delle società beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente regolamento non possono essere, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra tale data ed i cinque anni successivi alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni medesime, nè titolari di quote od azioni di altre società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto legislativo, al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, all' del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, all', comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nè titolari delle ditte individuali di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni eventualmente concesse. 3. I soggetti beneficiari non devono aver iniziato l'attività al momento della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
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