Titolo I
Art. 11
Graduatoria
In vigore dal 5 lug 2001
1. Sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente , comma 9, la commissione forma la graduatoria di merito.
2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-11