Titolo II›Capo I
Art. 16
Bando di concorso
In vigore dal 5 lug 2001
1. Il concorso è indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, nonché l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali;
d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) le materie oggetto delle prove d'esame;
f) la votazione minima da conseguire nelle prove scritte e nel colloquio;
g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile all'espletamento del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-16