Titolo II›Capo I
Art. 20
Graduatoria
In vigore dal 5 lug 2001
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.
3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-20