Titolo IICapo I

Art. 20

Graduatoria

In vigore dal 5 lug 2001
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. A parità di voto ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Graduatoria (Art. 20 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo