Titolo II›Capo I
Art. 17
Commissione esaminatrice
In vigore dal 5 lug 2001
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame è composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione, economica C2.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, può, essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti o di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
4. La commissione è nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-17