Titolo I

Art. 13

Dimissioni dal corso

In vigore dal 5 lug 2001
1. È dimesso dal corso di cui al precedente il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) non è dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari riportate. 2. Il personale che, per giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo; 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.
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Dimissioni dal corso (Art. 13 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo