Titolo I
Art. 9
Requisiti psico-fisici
In vigore dal 5 lug 2001
1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale proveniente dal contingente di cui all', comma 2, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali.
2. I requisiti psico-fisici richiesti sono quelli previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai concorsi pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia di Stato.
3. Sono cause di non idoneità al servizio le imperfezioni ed infermità previste dall' del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio l'Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
6. La commissione per gli accertamenti dei requisiti psico-fisici è composta da un dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 Ottobre 1992, n. 443. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2.
7. Il giudizio di idoneità e di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-9