Titolo I

Art. 10

Requisiti attitudinali

In vigore dal 5 lug 2001
1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima. 2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato è proposta, dalla commissione prevista dal successivo comma 5, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale. 5. La commissione che procede agli accertamenti attitudinali è composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C - posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C posizione economica C2. 6. Il giudizio di idoneità e di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
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Requisiti attitudinali (Art. 10 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo