Titolo I

Art. 7

Prove d'esame

In vigore dal 5 lug 2001
1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Prove scritte: a) diritto penitenziario; b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria. 3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale. 7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 8. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio. 9. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
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Prove d'esame (Art. 7 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo