Titolo I
Art. 7
7 / 37Prove d'esame
In vigore dal 5 lug 2001
1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale.
2. Prove scritte:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria.
3. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. La prova orale non si intende superata se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
6. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova orale.
7. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica.
8. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.
9. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-04-06;236#art-7