Capo II

Art. 25

Prove d'esame

In vigore dal 5 lug 2001
1. Il personale ammesso al concorso a n. 65 posti di vice commissario penitenziario è chiamato à sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario ed un successivo colloquio. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, elementi di diritto amministrativo, di diritto costituzionale e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonché con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 7. Ai candidati che superano le prove facoltative è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.
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Prove d'esame (Art. 25 Regolamento recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria.) — Testo vigente | Portale Normativo