Art. 11 · Graduatoria
Titolo I

Art. 11

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Graduatoria

In vigore dal 5 lug 2001
1. Sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente , comma 9, la commissione forma la graduatoria di merito. 2. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall', commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
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