Art. 8
Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale
In vigore dal 31 dic 2000
1. Oltre ai controlli di cui all' del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.
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