Art. 10

Determinazione delle aliquote di accisa

In vigore dal 31 dic 2000
1. In attuazione di quanto disposto dall', comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, a decorrere dal 1o gennaio 2001 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al testo unico si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.
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Determinazione delle aliquote di accisa (Art. 10 Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.) — Testo vigente | Portale Normativo