Art. 11
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 31 dic 2000
1. Le disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1963, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 agosto 1963, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I soggetti già ammessi all'agevolazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento si uniformano entro sessanta giorni da tale data alle disposizioni in esso previste, integrando la dichiarazione annuale, presentata ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto 6 agosto 1963, con i dati richiesti all', comma 1, specificando altresì i buoni di prelevamento in proprio possesso. L'ufficio regionale o provinciale, nel procedere agli adempimenti di cui all', comma 2, tiene conto dei quantitativi di prodotti assegnati per i quali siano già stati rilasciati i buoni di prelevamento di cui all'articolo 20 del citato decreto 6 agosto 1963, che potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento del quantitativo di prodotto in essi indicato per il ritiro dei carburanti agevolati. Qualora il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'impiego agevolato risulti inferiore a quello cui fanno riferimento i suddetti buoni, gli stessi sono restituiti, per la parte eccedente, all'ufficio regionale o provinciale che provvederà alla loro rettifica. Se i buoni da restituire sono stati già utilizzati, i quantitativi loro afferenti sono scomputati dall'assegnazione per l'anno 2001; in caso di impossibilità ad effettuare lo scomputo, l'ufficio regionale o provinciale ne dà comunicazione all'UTF competente ai fini del recupero della differenza di accisa.
3. I depositi definiti, ai sensi dell' del citato decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 1963, come depositi per la vendita all'ingrosso ovvero come depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per l'agricoltura in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, iniziano ad operare da tale data come depositi di oli minerali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25 del testo unico.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito commercializzare prodotti per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, per i successivi duecentodieci giorni.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti i depositi commerciali che detengono anche i citati prodotti petroliferi denaturati denunciano agli UTF territorialmente competenti le eventuali giacenze di tali prodotti e versano, entro lo stesso termine, la differenza d'imposta sulle giacenze dichiarate che possono essere tuttavia esitate per usi agricoli fino ad esaurimento.
In tal caso, il recupero dell'accisa avviene secondo la procedura prevista dall', comma 2.
5. Le disposizioni in cui si fa riferimento alla Carta dell'agricoltore e del pescatore ed all'Anagrafe delle aziende agricole hanno effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al già citato decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 2000
Il Ministro delle finanze
Del Turco
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 207
Storico versioni
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