Art. 7
Adempimenti dell'ufficio regionale o provinciale
In vigore dal 31 dic 2000
1. L'ufficio regionale o provinciale esamina le dichiarazioni rese ai sensi dell', unitamente alla documentazione allegata, controlla che i quantitativi di oli minerali dichiarati sono compresi nei limiti determinati ai sensi dell' e verifica la regolarità degli impieghi effettuati e delle rimanenze di prodotti dichiarate, ricorrendo agli accertamenti ritenuti necessari e procedendo altresì a controlli incrociati con le superfici che usufruiscono di regimi di aiuto anche comunitari. L'accertamento è altresì finalizzato a verificare che per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni non risultino duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale rimette la documentazione, con le proprie osservazioni, all'UTF, per gli adempimenti di competenza.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-12-11;375#art-7