Art. 2

Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione

In vigore dal 24 giu 2001
Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione 1. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio dell'attività stagionale dell'azienda, i soggetti indicati all', comma 1, lettera a) presentano, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati: a) le proprie generalità ed il relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale di essa, nonché le generalità del rappresentante legale; b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; c) gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole; d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano di proprietà dell'azienda, anche le generalità del proprietario delle stesse; e) le macchine operatrici di cui all', comma 4, che si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo; f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonché la ripartizione delle colture su di essa praticate; g) la dichiarazione dei lavori connessi alle attività di cui all', comma 2, che si intendono eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire con distinta indicazione di quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche specificandone generalità del titolare, ragione sociale e sede legale; nelle richieste di cui al comma 1, successive alla prima presentata a norma del presente regolamento, le attività da eseguire nel corso dell'anno sono oggetto della dichiarazione solo se variate rispetto all'anno precedente. 2. Nella richiesta di cui al comma 1, possono essere omessi i dati di cui alla lettera f), risultanti dal repertorio notizie economiche ed amministrative (REA) previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad esso riferimento. Nella medesima richiesta sono altresì indicate eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per le stesse attività dichiarate, alimentate con energia elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di cui al presente regolamento. 3. Analoga richiesta presentano le cooperative, indicando i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), ed allegano l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed i lavori che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire. 4. Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche producono, in allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), una dichiarazione dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. 5. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in allegato alla richiesta contenente i dati elencati al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla lettera e), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dalla quale risulti l'attività che dà titolo per l'accesso all'agevolazione. 6. Le imprese agromeccaniche specificano nella richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), ed indicano i nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni verranno effettuate e, per ciascun esercente, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione delle relative aziende, le lavorazioni che prevedono di svolgere riferite a colture, superfici o quantità su cui intervenire e le relative quantità e qualità complessive di prodotti petroliferi che presumono di impiegare. 7. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta è allegata la documentazione comprovante la conduzione, che può essere costituita anche dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero congiuntamente, nella quale vengono indicati gli estremi di registrazione del contratto di affitto, ove sussista l'obbligo tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi del comma 3-bis aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall', comma 8, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, congiuntamente alla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è allegato formale atto di impegno ad effettuare la debita registrazione mediante la denuncia annuale ed a comunicare gli estremi di registrazione della denuncia stessa entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettuazione della registrazione. 8. Per la conduzione di terreni ubicati in più province appartenenti a diverse regioni, i soggetti interessati presentano agli uffici regionali o provinciali competenti distinte richieste redatte ai sensi del presente articolo. 9. Le variazioni dei dati dichiarati, ivi comprese quelle conseguenti al verificarsi di eventi di carattere eccezionale adeguatamente documentati, sono oggetto di apposita comunicazione integrativa della richiesta per i conseguenti adempimenti. Analoga comunicazione viene presentata, in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, entro sessanta giorni dalla data di cessazione ed, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. 10. I dati di cui al comma 1 possono essere omessi dal richiedente se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in tal caso è sufficiente nella richiesta fare riferimento a detta registrazione. Le variazioni di cui al comma 9 si considerano effettuate se comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al loro invio all'ufficio regionale o provinciale senza oneri per il richiedente.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 maggio 2001, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine del 31 gennaio previsto dal comma 1 del presente articolo, per la presentazione della richiesta di fruizione del trattamento agevolativo sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura.

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-12-11;375#art-2

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