Art. 4

Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito

In vigore dal 31 dic 2000
1. Le agevolazioni di cui all' sono concesse mediante accredito d'imposta, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del testo unico, commisurato alla differenza tra l'aliquota di accisa stabilita, in via generale, rispettivamente per la benzina e il gasolio e quella ridotta applicata ai medesimi prodotti ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al testo unico e dell', comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Gli esercenti i depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, tenuti a fornire ai soggetti ammessi al beneficio prodotti petroliferi da impiegare nelle lavorazioni agevolate ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente, osservano i seguenti adempimenti: a) all'atto della vendita dei prodotti, annotano sul libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto, le quantità di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino i limiti dell'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata; b) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell', comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti; c) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto e che viene trasferito al titolare del deposito fiscale fornitore di cui sopra, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati; d) prestano cauzione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, commisurata all'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa. 3. Il titolare del deposito fiscale espone il credito cedutogli dagli esercenti depositi commerciali nelle proprie contabilità e lo denuncia all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo, utilizzandolo a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) del comma 2 è posta a corredo delle registrazioni fiscali.
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Procedura per la concessione del beneficio mediante accredito (Art. 4 Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.) — Testo vigente | Portale Normativo