Art. 9
Verifiche e controlli
In vigore dal 31 dic 2000
1. I funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all', comma 1, e verifiche ai depositi di cui all', comma 2, e all' del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico.
2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.
3. Gli esercenti depositi commerciali di cui all', comma 2, inviano, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, all'UTF territorialmente competente sui propri impianti, un prospetto riepilogativo delle cessioni di prodotti agevolati effettuate; nel medesimo prospetto sono altresì indicati i titolari dei depositi fiscali ai quali sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di cui alla lettera c) del predetto comma 2, con i relativi importi dei crediti d'imposta ceduti.
4. Il titolare del deposito fiscale di cui all', comma 3, trasmette all'UTF territorialmente competente sul proprio impianto, entro dieci giorni dalla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco recante, per ciascuno degli esercenti depositi commerciali, i dati ricognitivi dei crediti cedutigli nel bimestre medesimo.
5. L'UTF invia una copia degli elenchi, di cui ai commi 3 e 4, ai competenti comandi della Guardia di finanza.
Storico versioni
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