Art. 8 · Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale

Art. 8

8 / 11

Vigilanza e controllo dell'ufficio regionale o provinciale

In vigore dal 31 dic 2000
1. Oltre ai controlli di cui all' del presente decreto, l'ufficio regionale o provinciale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti, vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l'ammissione al beneficio. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dai controlli emergano irregolarità, l'ufficio regionale o provinciale ne dà immediata comunicazione all'UTF territorialmente competente che provvede ai successivi adempimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-12-11;375#art-8