Art. 7
Istruttoria
In vigore dal 10 giu 2000
1. La Simest S.p.a., quale responsabile dell'istruttoria, esamina le domande di finanziamento in ordine cronologico di arrivo.
L'istruttoria è volta:
a) ad accertare la capacità economica e finanziaria dell'impresa in relazione al programma presentato;
b) a verificare la finanziabilità delle spese preventivate, nonché la validità economico-commerciale del programma di assistenza o dello studio di prefattibilità o di fattibilità in funzione dello sviluppo delle esportazioni e degli investimenti.
2. In merito alla validità economica e commerciale dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento e alla situazione dei mercati esteri di destinazione, la Simest S.p.a. può richiedere informazioni al Ministero, che le fornisce entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.
3. La Simest S.p.a. può contestualmente chiedere all'impresa chiarimenti e documentazione integrativa. L'impresa provvede a fornire la documentazione richiesta entro trenta giorni; qualora l'impresa non risponda nei termini previsti, la domanda viene archiviata.
4. Le relazioni istruttorie predisposte dalla Simest S.p.a. sono sottoposte, all'esame del comitato, che delibera entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
5. L'esito della richiesta di finanziamento è comunicato per iscritto al soggetto richiedente entro cinque giorni dalla data della relativa delibera del comitato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-7