Art. 11
Garanzie
In vigore dal 10 giu 2000
1. L'impresa indica nella domanda di finanziamento, tra le tipologie elencate, le garanzie che intende prestare, a copertura del rimborso del capitale erogato e dei relativi interessi: fideiussione bancaria, assicurativa, fideiussione di consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore, pegno su titoli. La garanzia è prestata a fronte di ciascuna erogazione e svincolata pro-quota in relazione ai rimborsi effettuati, secondo le modalità stabilite al successivo comma 3 del presente articolo e all'.
2. Il comitato in sede di concessione del finanziamento delibera il tipo di garanzia da prestare fra quelle indicate dall'impresa nella domanda di finanziamento.
3. Le PMI, loro consorzi o raggruppamenti, a copertura del rimborso del finanziamento, prestano garanzia, all'atto della richiesta di prima erogazione, per il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, più i relativi interessi. La garanzia è svincolata pro-quota dopo che l'impresa abbia rimborsato al fondo la metà dell'importo erogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-11