Art. 14

Revoca

In vigore dal 10 giu 2000
1. Il finanziamento è revocato, previa delibera del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione: a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata; b) della relazione finale, nonché del consuntivo delle spese sostenute di cui all'. 2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del soggetto gestore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo