Art. 14
Revoca
In vigore dal 10 giu 2000
1. Il finanziamento è revocato, previa delibera del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione:
a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata;
b) della relazione finale, nonché del consuntivo delle spese sostenute di cui all'.
2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del soggetto gestore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-14