Art. 14 · Revoca

Art. 14

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Revoca

In vigore dal 10 giu 2000
1. Il finanziamento è revocato, previa delibera del comitato, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione: a) della richiesta delle erogazioni ovvero della garanzia approvata; b) della relazione finale, nonché del consuntivo delle spese sostenute di cui all'. 2. Nei casi di revoca, il capitale erogato è rimborsato a tasso di riferimento entro tre mesi dalla data della relativa richiesta del soggetto gestore.
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