Art. 12

Rimborso del finanziamento

In vigore dal 10 giu 2000
1. Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate. 2. Il finanziamento è rimborsato in sei rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilità e di fattibilità. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.
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Rimborso del finanziamento (Art. 12 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.) — Testo vigente | Portale Normativo