Art. 12
Rimborso del finanziamento
In vigore dal 10 giu 2000
1. Il finanziamento è rimborsato a tasso agevolato, salvo che il comitato non ne disponga la restituzione a tasso di riferimento, qualora, fatte salve cause di forza maggiore, il preventivo approvato risulti realizzato solo in parte o non realizzato, ovvero le spese sostenute non siano idoneamente documentate.
2. Il finanziamento è rimborsato in sei rate semestrali posticipate, a quote costanti di capitale, più gli interessi sul debito residuo. La prima rata scade diciotto o dodici mesi dopo la data di stipula del contratto di finanziamento rispettivamente per i programmi di assistenza tecnica e per gli studi di prefattibilità e di fattibilità. Dalla data di ciascuna erogazione e fino all'inizio del periodo di rimborso del capitale, sono dovuti interessi di preammortamento, a tasso agevolato, da corrispondere in rate semestrali posticipate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-12