Art. 8

Tasso di interesse

In vigore dal 10 giu 2000
1. Il tasso di interesse agevolato da applicare ai finanziamenti è pari, per tutta la durata del finanziamento, al 25 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento stabilito dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994.
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