Art. 5

Importo massimo agevolabile

In vigore dal 10 giu 2000
1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti è pari al: a) 50 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità di cui all', comma 1, lettera a), inserite nel preventivo approvato dal comitato; b) 100 per cento dell'importo complessivo delle spese relative a programmi di assistenza tecnica e studi di fattibilità di cui all', comma 1, lettera b), inserite nel preventivo approvato dal comitato. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 non può cumularsi con altre provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare le stesse iniziative. 3. Nel corso della realizzazione, fra le singole voci di spesa è consentita una compensazione pari al massimo al 15 per cento di ciascun ammontare, fermo restando l'importo totale del finanziamento. 4. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile per ciascun programma di assistenza tecnica è pari ad un miliardo di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruità dell'importo di ciascun finanziamento è valutata dal comitato in relazione alla tipologia dell'esportazione o dell'investimento, nonché del mercato di destinazione. 5. L'importo massimo dei finanziamenti delle spese relative agli studi di fattibilità e di prefattibilità, di cui al precedente , commi 1 e 3, è pari a settecento milioni di lire italiane o corrispondente valore in euro. La congruità delle singole richieste di finanziamento è valutata dal comitato anche alla luce del valore preventivato del progetto per il quale è realizzato lo studio di fattibilità o di prefattibilità ovvero del valore della commessa. Per lo stesso investimento o commessa, complessivamente, possono essere finanziati studi di fattibilità e di prefattibilità per un importo totale non superiore a due miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro. Qualora le richieste di finanziamento di più studi di fattibilità e prefattibilità, relativi allo stesso investimento o commessa, comportino un impegno finanziario maggiore, si procede a riduzioni proporzionali. 6. Il complesso delle agevolazioni finanziarie non può comunque eccedere il limite massimo di 100.000 euro per un triennio, a favore di ogni singola impresa, in attuazione della regola comunitaria cosiddetta de minimis. 7. Nel quadro del presente regolamento, l'esposizione massima di ciascuna impresa nei confronti del fondo non può superare i cinque miliardi di lire italiane o corrispondente valore in euro.
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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-5

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Importo massimo agevolabile (Art. 5 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di studi di prefattibilita' e di assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.) — Testo vigente | Portale Normativo