Art. 3
Beneficiari
In vigore dal 10 giu 2000
1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all' sono le imprese italiane, nonché loro consorzi o associazioni.
2. Sono ammesse con priorità al finanziamento le richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro consorzi o associazioni; inoltre, in secondo luogo, sono ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. Allo scopo di dare attuazione a tali priorità, le domande delle suddette imprese sono accolte dal comitato in via preliminare.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-3