Art. 3 · Beneficiari

Art. 3

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Beneficiari

In vigore dal 10 giu 2000
1. Beneficiari dei finanziamenti di cui all' sono le imprese italiane, nonché loro consorzi o associazioni. 2. Sono ammesse con priorità al finanziamento le richieste delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole, loro consorzi o associazioni; inoltre, in secondo luogo, sono ammesse con priorità le richieste delle imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda. Allo scopo di dare attuazione a tali priorità, le domande delle suddette imprese sono accolte dal comitato in via preliminare.
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