Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 giu 2000
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) programmi di assistenza tecnica: l'insieme organico di interventi, nei confronti di un cliente, di un licenziatario, di una joint venture, di una propria impresa all'estero, finalizzati alla valorizzazione del prodotto, al trasferimento di know how, all'organizzazione dei processi produttivi o distributivi, alla formazione professionale, al fine di promuovere gli investimenti o le esportazioni; b) studi di prefattibilità: le valutazioni e le analisi i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di definire e selezionare preliminarmente progetti di investimento in Paesi non appartenenti all'Unione europea connessi all'aggiudicazione di commesse, comunque denominate, in cui il corrispettivo è costituito, in tutto o in parte, dal diritto di gestire l'opera; c) studi di fattibilità: le analisi, le indagini e le valutazioni, i cui costi sono sostenuti dalle imprese allo scopo di elaborare un progetto di esportazione di beni o di servizi, un piano di investimento o di trasferimento di tecnologia, ovvero in relazione all'aggiudicazione di commesse in Paesi non appartenenti all'Unione europea, il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nel diritto di gestire l'opera; d) commessa: l'incarico per l'esecuzione di forniture o di lavori ovvero per la prestazione di servizi, in Paesi non facenti parte della Unione europea il cui corrispettivo consiste in tutto o in parte nei proventi connessi al diritto di gestire l'opera; e) piccola media impresa (PMI): le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla raccomandazione della Commissione europea, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C213 del 23 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni); f) periodo di realizzazione: il tempo concesso all'impresa per realizzare il programma o lo studio approvato. Esso decorre dalla data di concessione del finanziamento e termina, rispettivamente, sei mesi dopo, nel caso degli studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica; g) periodo di utilizzo: il tempo concesso alle imprese per richiedere l'erogazione dell'importo finanziato. Esso ha inizio dalla data della stipula del contratto di finanziamento e termina sei mesi dopo, nel caso di studi di prefattibilità e di fattibilità, e un anno dopo, qualora si tratti di programmi di assistenza tecnica; h) legge 29 luglio 1981, n. 394: la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane; i) legge 20 ottobre 1990, n. 304, : la legge recante provvedimenti per la promozione delle esportazioni, in particolare per la concessione alle imprese italiane di finanziamenti agevolati delle spese di partecipazione a gare internazionali; l) fondo: il fondo, istituito dall' della legge 29 luglio 1981, n. 394 e trasferito alla Simest S.p.a. ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le cui disponibilità sono utilizzate per il finanziamento degli interventi agevolativi disciplinati dal presente regolamento; m) comitato: il comitato istituito presso la Simest S.p.a. in attuazione della convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a., per l'amministrazione dei Fondi relativi alle leggi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; n) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero; o) ICE: l'Istituto nazionale per il commercio estero; p) Simest S.p.a.: Società italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, alla quale è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (soggetto gestore).
Storico versioni

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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-03-23;136#art-2

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