Art. 16

Ulteriori competenze del soggetto gestore

In vigore dal 10 giu 2000
1. Il soggetto gestore, oltre all'attività istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di finanziamento, all'assunzione delle garanzie ed all'effettuazione delle erogazioni, nonché alla tutela e al recupero dei crediti, ivi compresa l'esclusione delle garanzie. 2. Per il recupero delle somme dovute al Fondo, la Simest S.p.a. è autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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