Capo II
Art. 6
Attività didattica
In vigore dal 15 feb 2000
1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell', comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.
2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.
3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-12-21;537#art-6